Il Blog del Gillo

Integralismo ed estremismo democratico

Defeco Gelmini

Scusate l’errata corrige del titolo, ma avevo già chiuso la busta :D .

Che bello tornare dalle vacanze e ritrovarsi con un ennesimo voto di fiducia sulla scuola. Beh, che dire, si sapeva, mi pare che oggi fosse l’ultimo giorno per la conversione in legge del decreto, quindi ce lo si poteva aspettare visto che non tutte le parti politiche di maggioranza avrebbero votato il testo così come è stato partorito. Ascoltando le dichiarazioni di voto sono emersi i dubbi di Lega e Mpa (di questi secondi chi se ne frega), e quindi la fiducia era necessaria secondo il punto di vista del Presidente-Imperatore, meglio chiudere che discutere troppo che poi va a finire che la gente inizia a pensare che il testo sia migliorabile e non perfetto. Adesso cerco pure le dichiarazioni di Gasparri in quanto so per certo che ci tenete parecchio, sperando ce ne siano perché forse il lord è ancora in vacanza.

Qui di seguito TUTTO il ddl 1197, così siete contenti :D e possiamo leggercelo con calma tutti insieme e commentarcelo in santa pace, qui non chiudo i commenti dopo un po’ per far passare sulla fiducia.

Ddl Senato 1197 – Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

Articolo 1.

(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all’assunzione di personale. Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all’articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sesssione, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi.. Per la partecipazione all’attività della Commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l’elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1º novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati

9. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università)

1. Il comma 9 dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:

“9. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.”

Articolo 2.

(Misure per la qualità del sistema universitario)

1. A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma

Articolo 3.

(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

3-bis. All’articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni”.

Art. 3-bis.

(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori)

1. A decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L’Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.

Art. 3-ter.

(Valutazione dell’attività di ricerca).

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1º gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

Art. 3-quater.

(Pubblicità delle attività di ricerca delle università).

1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un’apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell’ateneo e trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3-quinquies.

(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.

Articolo 4.

(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2009, a 71 milioni di euro per l’anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all’istruzione ed all’università.

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January 9th, 2009 Posted by Gyles | Attualità, Politica | no comments

Scuola, Berlusconi: forze dell’ordine per evitare occupazioni

ROMA (Reuters) – Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha detto oggi che il governo non permetterà che scuole e università vengano occupate dagli studenti che protestano contro il decreto Gelmini, e che per impedirle si farà ricorso anche alle forze dell’ordine.

“Voglio dare un avviso ai naviganti: non permetteremo che vengano occupate scuole e università perché l’occupazione dei posti pubblici non è un fatto di democrazia ma di violenza nei confronti di altri studenti, delle famiglie e dello Stato”, ha detto Berlusconi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, a fianco del ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini.

“Oggi convocherò il ministro degli Interni e gli darò istruzioni dettagliate su come intervenire con le forze dell’ordine per evitare che queste cose succedano”, ha aggiunto il premier.

Da diversi giorni, in tutta Italia gli studenti manifestano con cortei di piazza e nelle scuole, contro il decreto Gelmini che prevede, tra l’altro, il ritorno al maestro unico alle elementari e sostanziosi tagli nel corpo docente per ridurre la spesa.

A Torino, gli studenti hanno occupato da ieri sera Palazzo Nuovo, sede di facoltà umanistiche.

Il decreto, approvato con il ricorso alla fiducia alla Camera il 9 ottobre scorso e fortemente contestato anche dall’opposizione, è all’esame del Senato e il governo vorrebbe approvarlo definitivamente entro la fine del mese.

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October 22nd, 2008 Posted by Gyles | Attualità, Politica | one comment

Agitazione

La pagina web del mio Dipartimento, oggi mi si è presentata in siffatta maniera.

educdiunitoit

L'home page di Informatica il 17/10/2008

Forse la riforma Gelmini non piace proprio a tutti.
Occupazione!

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October 17th, 2008 Posted by Gyles | Attualità | 3 comments

In piazza!

CONTRO L’UNIVERSITA’ – IMPRESA
LA NOSTRA UNIVERSITA’ NON É IN (S)VENDITA!

La legge 133/2008, approvata il 6 agosto 2008, contiene al suo interno numerose disposizioni che riguardano il mondo dell’università e della ricerca e che costituiscono la logica conclusione di un processo, graduale ma inesorabile, che da anni investe l’università italiana. Ne rappresentano, in un certo senso, lo sbocco naturale e soprattutto, probabilmente, il punto di non ritorno. In particolare, l’articolo 16 (Facoltà di trasformazione in fondazione delle università), sancisce in maniera chiara e definitiva la distruzione dell’università pubblica, prevedendo la possibilità per il Senato Accademico di decidere, con semplice votazione a maggioranza assoluta, di trasformare ogni singolo Ateneo in una fondazione di diritto privato.
Per facilitare il Senato in questa scelta, la stessa legge, all’articolo 66, comma 13, delibera che “il fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università è ridotto di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013” (per un totale di 1 miliardo e 441,5 milioni di euro in meno di 5 anni). L’articolo 66, comma 7, sancisce poi la limitazione del turnover al 20% per il personale docente e tecnico-amministrativo (ovvero un nuovo assunto ogni cinque pensionamenti), rendendo così impossibile il necessario ricambio del personale, oltre che l’eliminazione di corsi di studio e branche dell’amministrazione, e negando di fatto l’ accesso per i ricercatori (già precari) alla carriera universitaria.

Non è difficile leggere dietro questi provvedimenti il tentativo di adeguare il nostro sistema universitario e di ricerca a quello anglo-sassone (e americano) dell’università-impresa. Sistema in cui sono gli sponsor a decretare il valore e le potenzialità di ogni università in base alle loro esigenze di produrre profitto (certo non quelle di “produrre” formazione!) e a decidere nel contempo se e quali rami della ricerca finanziare. E’ un sistema in cui regna un principio di concorrenza tra gli stessi poli universitari e in cui le rette sono talmente alte da impedirne a moltissimi l’accesso. Noi questo sistema non lo vogliamo!

L’Assemblea No Gelmini, riunitasi lunedì 29 settembre, oltre a discutere dei gravosi cambiamenti che questa legge apporterà all’università e a fare il punto sulle iniziative di mobilitazione finora messe in pratica, ha insistito sull’importanza di alcune scadenze, rilanciando per il 6 ottobre un presidio sotto il Rettorato (via Po 17) dalle ore 15, in concomitanza con la seduta del Senato Accademico, allo scopo di pretendere dal più importante organo accademico una netta presa di posizione contro la legge che dovrà essere espressa non solo verbalmente o attraverso una semplice mozione, ma con degli atti inequivocabili. Si richiederà pertanto al Senato Accademico di esprimere la sua contrarietà dichiarando la sospensione provvisoria delle sue funzioni e al Rettore Ezio Pelizzetti di presentare le sue dimissioni e di rifiutarsi di inaugurare, in questa così grave situazione di attacco all’università pubblica, l’Anno Accademico 2008/2009.
Verrà inoltre richiesta la collaborazione per la costruzione di una Assemblea di Ateneo che permetta a studenti, ricercatori, docenti, lavoratori dell’università e personale tecnico-amministrativo un confronto sulla legge e sulle iniziative di mobilitazione da costruire. Per consentire a tutti gli studenti di partecipare a questo, così come ad altri momenti assembleari organizzati dall’Assemblea no-Gelmini (senza ripercussioni sul proprio percorso universitario), si richiederà al Rettore e a ogni singolo Preside di Facoltà il blocco della didattica nelle ore in cui si svolgeranno le suddette iniziative.
L’Assemblea, inoltre, ha deciso di partecipare con un proprio spezzone alla manifestazione del 10 ottobre indetta dagli studenti delle scuole superiori contro la Riforma Gelmini, per portare insieme in piazza le rivendicazioni in difesa di un’istruzione pubblica e accessibile a tutti.
La mobilitazione degli studenti e delle studentesse è di fondamentale importanza per condurre una dura battaglia contro chi vuole smantellare l’università pubblica. Invitiamo pertanto tutti e tutte a partecipare in prima persona alla mobilitazione.
Facciamo sentire la nostra voce! La nostra università non è in (s)vendita!

- LUNEDì 6 OTTOBRE, ORE 15, PRESIDIO IN CONCOMITANZA CON IL SENATO ACCADEMICO IN RETTORATO (VIA PO 17)
- VENERDì 10 OTTOBRE, CORTEO CONTRO LA CONTRORIFORMA GELMINI E LA LEGGE 133/2008. CONCENTRAMENTO ORE 8.30 DAVANTI A PALAZZO NUOVO

ASSEMBLEA NO GELMINI – assembleanogelmini.blogspot.com

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October 8th, 2008 Posted by Gyles | Attualità, Politica | 3 comments